Anagrafe canina

FAQ - Anagrafe Regionale Animali d'affezione

Cos'è?

È la registrazione della popolazione canina, felina e di furetti, identificata, presente sul territorio della Lombardia, collegata ai dati del proprietario.

A cosa serve?

A garantire la veloce restituzione degli animali smarriti ai legittimi proprietari. A conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione canina.

Come funziona?

L'animale viene identificato con un "microchip", che viene applicato dal Medico Veterinario per via sottocutanea sul lato sinistro del collo, in modo rapido, innocuo e indolore.

Il microchip è contenuto in una capsula di pochi millimetri e contiene un numero di identificazione univoco, che viene rilevato mediante uno strumento denominato "lettore". Dopo aver applicato il microchip il Medico Veterinario registra nell'anagrafe canina il numero del microchip, i dati segnaletici dell'animale e i dati relativi al proprietario. Da questo momento l'animale è correttamente iscritto all'anagrafe: al proprietario viene consegnato un certificato di iscrizione, completo dei dati registrati.

È obbligatorio iscrivere gli animali d'affezione all'anagrafe?

L'iscrizione all'anagrafe dei cani, oltre che essere utile per il proprietario, è un obbligo di legge.

Il proprietario o il detentore, compreso il commerciante e l'allevatore, deve provvedere all'iscrizione del proprio cane in anagrafe entro trenta giorni dalla nascita o entro quindici giorni dal momento in cui ne entra in possesso e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo (art. 109 della legge regionale 33/2009). Chi non l'avesse ancora fatto, deve provvedere al più presto.

Per gli altri animali d'affezione l'iscrizione è obbligatoria solo in caso di espatrio.

Il mio cane è tatuato: devo comunque provvedere a identificarlo con il "microchip"?

Se il tatuaggio è stato applicato anteriormente al 1° gennaio 2004 ed è ben leggibile, il cane viene considerato correttamente identificato e non è obbligatorio applicare il "microchip". Tuttavia quest'ultimo sistema viene raccomandato perché più affidabile rispetto al tatuaggio. Il cane( così) identificato con il tatuaggio deve comunque essere iscritto in anagrafe.

Cosa devo fare per iscrivere il mio cane già tatuato in anagrafe?

Il proprietario deve recarsi con il cane o con un certificato di un veterinario che attesti la lettura del tatuaggio, presso:

· Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL, oppure

· un Medico Veterinario libero professionista accreditato.

munito di documento di identità e codice fiscale ed eventuali documenti che comprovino la proprietà dell'animale, per l'iscrizione del cane all'anagrafe canina regionale.

Cosa devo fare per identificare il mio animale?

Il proprietario, con documento di identità e codice fiscale, deve rivolgersi esclusivamente a:

· Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL, oppure a

· un Medico Veterinario libero professionista accreditato, i cui nominativi sono reperibili presso la propria Asl di residenza.

Il Medico Veterinario provvede contestualmente :

1. all'inoculazione del microchip, che identificherà in modo univoco e permanente l'animale;

2. all'iscrizione dell'animale nell'anagrafe canina regionale.

A seguito di identificazione il Veterinario rilascia il certificato d'iscrizione all'Anagrafe.

Devo comunicare eventuali variazioni?

Sì, è obbligatorio recarsi al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL o presso un Medico Veterinario libero professionista accreditato o presso il proprio Comune di residenza per segnalare, entro quindici giorni, i seguenti eventi, che determinano variazioni dei dati presenti in anagrafe:

· variazione di proprietà;

· cambio di residenza;

· decesso dell'animale.

Ho comprato il mio cane da un proprietario che abita in un'altra Regione o stato estero cosa devo fare?

Il nuovo proprietario deve presentarsi presso:

· Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL, oppure a

· un Medico Veterinario libero professionista accreditato.

con un documento che certifichi il passaggio di proprietà e con fotocopia del documento d'identità e codice fiscale del vecchio e del nuovo proprietario.

Se il cane proviene da uno stato estero deve essere dotato di passaporto.

Ho venduto il mio cane ad una persona che abita in un'altra Regione o stato estero cosa devo fare?

Il proprietario cedente deve presentarsi presso Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL con un documento che certifichi il passaggio di proprietà e con fotocopia del documento d'identità e codice fiscale del vecchio e del nuovo proprietario.

Cosa devo fare se ho smarrito il mio animale o me lo hanno rubato?

La scomparsa del proprio animale deve essere denunciata al più presto e comunque entro sette giorni al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL o alla Polizia Locale del comune dove si è verificato l'evento.

Devo recarmi all'estero con il mio animale, come faccio ad ottenere il passaporto ed in quali paesi è obbligatorio?

Il proprietario deve presentarsi per tempo presso Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL con un certificato d'iscrizione all'anagrafe ed il certificato di vaccinazione anti rabbica in corso di validità e richiedere l'emissione del passaporto.

E utile comunque accertarsi presso il consolato dello stato in cui ci si reca per verificare ulteriori disposizioni sanitarie in vigore.

In caso di smarrimento del passaporto è necessario sporgere denuncia ai Carabinieri e successivamente sarà possibile richiederne il duplicato.

Il passaporto non ha scadenza ma per potersi recare all'estero bisogna che la vaccinazione anti rabbica sia in corso di validità e sia stata riportata sul passaporto dal Veterinario che l'ha eseguita.

Non è necessario dotarsi di passaporto qualora non si intenda andare all'estero con il proprio animale.

Mi sono separato/a come faccio ad intestarmi o re-intestare l'animale ?

Deve presentarsi presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL oppure un Medico Veterinario libero professionista accreditato, con un documento che certifichi la volontà di entrambi e con fotocopia del documento d'identità e codice fiscale del vecchio e del nuovo proprietario.

Posso intestare il cane/gatto a mia figlia/o minorenne?

No, un cane può essere di proprietà e in detenzione esclusivamente di persone maggiorenni

Il mio animale ha morsicato una persona cosa devo fare?

Se la persona morsicata si reca al Pronto Soccorso sarà lo stesso ospedale a comunicare ai Servizi Veterinari quanto accaduto per l'osservazione dell'animale.

Il mio animale è stato morsicato da un altro animale cosa devo fare?

Recarmi presso il Veterinario di fiducia con il mio animale, sarà lo stesso Veterinario a comunicare al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL quanto accaduto per l'osservazione dell'animale.

Ho trovato un animale d'affezione cosa devo fare?

Recarsi presso la Polizia Locale o presso ilDipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL e segnalare il ritrovamento.

Ho perso un animale d'affezione cosa devo fare?

Sporgere denuncia alla Polizia Locale o presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL oppure un Medico Veterinario libero professionista accreditato all'accesso alla Banca Dati degli Animali d'Affezione.

Voglio cambiare veterinario... che devo fare?

Recarti presso un nuovo Veterinario.

Quanto costa microchippare / registrare?

Le tariffe sono pubblicate presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria delle ASL e presso gli studi dei Medici Veterinari liberi professionisti accreditati all'accesso alla Banca Dati degli Animali d'Affezione.

Quali sanzioni sono previste se non iscrivo il mio cane all'anagrafe?

In caso di mancata iscrizione del proprio cane in anagrafe, o di omessa segnalazione di variazione dei dati registrati è prevista una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale.

Se vuoi accedere all'anagrafe canina, clicca www.anagrafecaninalombardia.it: troverai sul sito anche gli indirizzi dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL.

I volontari del canile

Comunità Montana Valtellina di Sondrio CANILE RIFUGIO delle Comunità Montane della provincia di Sondrio e del Comune di Sondrio - Regolamento volontari – ___________________________________________________________________________________________________ 2 Il presente regolamento disciplina le procedure di accesso e le modalità di esercizio del volontariato a favore degli animali ospitati presso il Canile Rifugio, struttura consortile delle cinque Comunità Montane della provincia di Sondrio e del Comune di Sondrio e sito in località Busteggia, via Lungo Adda snc in Comune di Montagna in Valtellina. L’attività di volontariato presso tale struttura comporta la conoscenza, l'accettazione e il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. ___________________________________________________________________________________________________ art. 1 - Premessa 1. E’ riconosciuto il valore sociale dell’attività di volontariato quale espressione di solidarietà, di partecipazione e di spirito di collaborazione. 2. L’attività di volontariato viene svolta in ogni suo aspetto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell’art. 17 della D.lgs n. 117/2017. 3. Le prestazioni dei volontari non si configurano in nessun modo come rapporto remunerato o remunerabile. 4. L'attività dei volontari deve essere complementare alla gestione del canile; i volontari non devono sostituirsi o sovrapporsi al gestore nelle sue mansioni. ___________________________________________________________________________________________________ art. 2 - Finalità 1. L’attività dei volontari è volta a:  contribuire al benessere degli animali ospitati nella struttura, favorendo l'incremento delle attività di relazione, di gioco e di movimento che possono ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali;  collaborare ai percorsi riabilitativi per i soggetti che presentano problemi comportamentali o fisici secondo le indicazioni e le metodologie proposte dal veterinario responsabile;  collaborare a rinsaldare o a riorganizzare nei cani ospiti le capacità affettive ed empatiche nelle interazioni uomo/cane;  collaborare alle campagne promozionali ed informative organizzate dal Canile per: o incrementare gli affidi dei cani ospiti; o contrastare il fenomeno dell’abbandono dei cani; o promuovere il rispetto delle norme (ed in particolare della registrazione degli animali) e dei comportamenti rispettosi delle esigenze dei cani e del loro benessere;  collaborare al buon esito delle adozioni attraverso una eventuale azione di supporto e di consulenza affinché chi adotta abbia a disposizione le informazioni e le competenze per poter creare, nel minor tempo possibile, interazioni positive con l’animale adottato;  collaborare alle attività collettive ed esercitazioni di messa in sicurezza degli animali ospiti in caso di calamità. CANILE RIFUGIO delle Comunità Montane della provincia di Sondrio e del Comune di Sondrio - Regolamento volontari – ___________________________________________________________________________________________________ art. 3 - Il Volontario 1 E’ riconosciuto come volontario del canile chi ne fa esplicita richiesta;  è maggiorenne;  non ha riportato condanne per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno degli animali;  accetta le norme relative alla lotta al randagismo e alla gestione degli animali d’affezione, gli obiettivi del presente regolamento e più in generale quanto disciplina il funzionamento del canile;  condivide e collabora attivamente per l’attuazione delle finalità esposte all’articolo 2;  si impegna a svolgere la propria azione con una certa costanza e con una frequenza pari o superiore ad un minimo che viene fissato annualmente dal Veterinario responsabile del Canile Rifugio, sentita la proposta dell’Assemblea dei Volontari;  si impegna a rispettare le indicazioni e i limiti stabiliti dal Veterinario responsabile ed, in particolare, quelli relativi alle misure igieniche – sanitarie o di incolumità delle persone o degli animali;  ha frequentato un Corso Base per Volontari del Canile (10 ore) e superato la successiva verifica di apprendimento e delle singole competenze;  ha effettuato un tirocinio presso il canile di 20 ore nell’arco dell’anno;  si impegna a seguire gli incontri annuali (gratuiti) di aggiornamento assicurando una partecipazione minima del 60% delle ore di lezione annue organizzate;  viene riconosciuto come tale dopo il periodo di tirocinio e dopo aver dimostrato capacità di operare in modo coordinato e collaborativo e di affiatamento al gruppo dei volontari. Tale valutazione viene affidata ad una commissione tecnica presieduta dal Veterinario Responsabile, dal Coordinatore dei Volontari, da un rappresentante dell’Ente gestore e da un rappresentante della ditta gestrice. Tale valutazione può essere preceduta da un colloquio diretto della Commissione con l’aspirante volontario. 2 Al volontario è riconosciuta la sua importante funzione e pertanto:  può partecipare ad apposite riunioni di coordinamento ed avere un ruolo propositivo, di osservazione e di segnalazione delle problematiche circa gli animali affidati, del gruppo, della struttura;  elegge il coordinatore dei volontari e ne è potenzialmente candidato;  può richiedere, nelle modalità che verranno decise dal Veterinario responsabile, informazioni sanitarie sui cani che gli vengono affidati;  può accedere al canile in orari che verranno fissati dal Veterinario responsabile, sentita la gestione e comunque sempre e solo nell’orario di presenza del personale della ditta gestrice. ___________________________________________________________________________________________________ art. 4 - Registro dei volontari 1. Presso il canile sarà tenuto un registro dei volontari contenenti le schede di iscrizione, mantenuto aggiornato dal responsabile della ditta gestrice del canile. Nel registro saranno indicati oltre alle generalità, i riferimenti per il contatto o reperimento urgente e le indicazioni circa la copertura assicurativa relativa all’attività svolta a favore dei cani ospiti del canile. Il registro e le schede allegate, per la presenza di dati personali, dovrà essere custodito a norma di legge. 2. Il registro può essere consultato solo dal personale deputato alla gestione (ditta ed Ente), dal Veterinario responsabile e dal referente - coordinatore dei volontari. ___________________________________________________________________________________________________ art. 5 - Copertura assicurativa 1. Alla ditta gestrice compete l’onere della copertura assicurativa per gli eventuali danni che i volontari possono subire all’interno della struttura. 2. Il volontario che presta la propria opera presso il canile è tenuto ad avere una propria copertura assicurativa per eventuali danni che dovesse arrecare durante il suo operato ad animali, persone o cose e per eventuali danni che possa subire durante l’attività di volontariato all’esterno del canile. Tale copertura assicurativa potrà essere garantita dall’associazione di volontariato a cui è eventualmente affiliato il volontario. Tali coperture assicurative verranno vagliate dall’Ente gestore per verificare l’adeguatezza e coerenza. 3. Il volontario agisce esclusivamente sotto la propria responsabilità. ___________________________________________________________________________________________________ art. 6 - Attività dei volontari 1. I volontari quando svolgono la loro attività devono essere riconoscibili in quanto tali. La Comunità Montana provvederà pertanto a fornire un apposito cartellino identificativo e/o pettorina o maglietta all’uopo predisposta. 2. Il personale volontario è tenuto ad assumere un comportamento educato e corretto. 3. Il volontario si impegna a non divulgare notizie o fatti dei quali sia venuto a conoscenza per servizio o nelle riunioni, specie se queste possono creare pregiudizi nei confronti del canile, allo svolgimento delle attività in atto od essere in contrasto con le vigenti normative poste a tutela della privacy. 4. Il volontario può essere coinvolto nella delicata fase di conoscenza e affiatamento fra l’animale e la famiglia adottante fornendo informazioni e suggerimenti per rendere più solido, profondo e veloce l’instaurarsi del nuovo legame. Tale attività viene proposta al volontario dal Veterinario responsabile o dal Coordinatore dei Volontari in funzione delle competenze e conoscenze dello specifico cane e delle necessità complessive del tipo di adozione. 5. Il volontario deve attenersi alle disposizioni e alle indicazioni, scritte o verbali, date dal Veterinario Responsabile, dalla figura individuata dalla ditta gestrice e/o dal Coordinatore dei Volontari relativamente alle metodologie di lavoro e allo svolgimento delle attività. Tali indicazioni sono volte al benessere degli animali ospiti, alla rieducazione degli stessi, ad una corretta gestione igienica-sanitaria ed alla sicurezza delle persone e degli animali. 6. Il volontario deve operare con i cani che sceglie fra quelli che gli vengono proposti. Questi devono essere adeguati alle sue competenze tecniche e attitudinali nonché all’esperienza maturata. 7. Il volontario collabora nella gestione delle presenze dei visitatori facilitando il rapporto di questi con i cani ospiti e fornendo le informazioni e le indicazioni utili per la gestione in sicurezza degli animali e per creare rapidamente un rapporto empatico con loro. 8. Il volontario partecipa alle prove di simulazione per la gestione delle emergenze. 9. Il volontario deve conoscere il “Manuale delle procedure” del Canile e le norme che lo regolano e rispettare le indicazioni operative del Veterinario Responsabile o di suo delegato. ___________________________________________________________________________________________________ art. 7 - Organizzazione dei volontari 1. L’azione dei volontari diventa ancora più incisiva ed utile se inserita in un contesto di azioni coordinate e finalizzate per cui ad essi si chiede la partecipazione agli incontri indetti dal Veterinario Responsabile. E’ previsto almeno un incontro annuale; in tale contesto il Veterinario Responsabile, sentiti l’Ente e la ditta gestrice, espone gli obiettivi, le linee guida e gli interventi che si intendono attuare nel corso dell’anno. In questa sede il Veterinario Responsabile raccoglie i suggerimenti e le osservazioni sul funzionamento della struttura. 2. I volontari eleggono al proprio interno un Coordinatore, o Responsabile dei Volontari, che durerà in carica tre anni. 3. Tale incarico è incompatibile con il rapporto di dipendenza dall’Ente (inclusi ex dipendenti) o dalla ditta gestrice (o comunque che intrattengono rapporti economici con la stessa). Non sono inoltre eleggibili i Presidenti di associazioni animaliste. 4. Compito del Responsabile dei Volontari è il coordinamento della loro azione (presenze, programmazione dell’attività ludica-educativa con i cani, abbinamento cane/volontario, ecc.). Tale ruolo di pianificazione deve essere svolto in sintonia con il Veterinario Responsabile, con il responsabile della ditta gestrice e con l’Ente delegato alla gestione. 5. Il volontario è tenuto a comunicare, con cadenza settimanale, i giorni in cui sarà presente nella struttura e i cani che si offre di seguire. In caso di impedimento è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Coordinatore. 6. Il Coordinatore dei Volontari ha anche il compito di facilitare ed essere tramite fra i volontari, il Veterinario Responsabile, Ente gestore e la Ditta gestrice; ad esso quindi i Volontari devono sempre far riferimento. ___________________________________________________________________________________________________ art. 8 - Comunicazione 1. Nell’attività di team è estremamente importante la comunicazione e la trasmissione dell’informazione. Le osservazioni dei volontari sono spesso essenziali per individuare precocemente una situazione di malessere o semplicemente per il monitoraggio del percorso intrapreso con un cane ospite. A tale fine viene predisposta una scheda o agenda dove il volontario, succintamente registra l’attività svolta. ___________________________________________________________________________________________________ art. 9 - Decadenza 1. Un volontario non viene più considerato tale e cancellato dal registro nei seguenti casi:  su propria richiesta;  in caso di atti deliberati di danneggiamento della struttura o che mettono a repentaglio l’incolumità delle persone o degli animali ospiti per il mancato rispetto delle norme e delle indicazioni operative fornite;  in caso di atteggiamenti e espressioni pubbliche di critica che possono danneggiare l’immagine del canile, degli operatori, dell’Ente e ditta gestrice e che inevitabilmente compromettono la coesione e la collaborazione interna dell’equipe di lavoro;  in caso di atteggiamenti non rispettosi del pubblico e di quanti operano presso il canile, ovvero comportamenti che pregiudicano la serenità del lavoro comune e ostacolano il raggiungimento degli obbiettivi espressi all’articolo 2;  nel caso in cui parteci a meno del 50% degli incontri di aggiornamento programmati o a quelli indetti per l’organizzazione delle attività in team dei volontari e nelle prove pratiche di gestione delle emergenze;  nel caso in cui non si attenga alle indicazioni fornite per il recupero educativo e comportamentale di un animale ospite ed assuma atti e atteggiamenti che sono di ostacolo al lavoro di gruppo finalizzato a tale scopo;  in caso di mancato rispetto del presente Regolamento, delle norme del canile e in generale delle leggi vigenti per la tutela degli animali d’affezione e di contrasto al randagismo. 2. In caso di decadenza o rinuncia dello status di volontario, l’interessato restituisce tesserino, maglietta o quant’altro predisposto per identificare e qualificare il volontario stesso. ___________________________________________________________________________________________________ art. 10 - Gestore 1. La ditta gestrice del canile deve permettere ai volontari di operare presso il canile. Non deve essere richiesto ai volontari di assolvere compiti che esulano dal volontariato ma sono a carico del gestore. 2. Devono essere fornite tutte le indicazioni e predisporre tutti gli accorgimenti affinché l’attività dei volontari venga svolta in sicurezza sia per le persone, gli animali e le cose. 3. La ditta gestrice deve avere atteggiamento collaborativo con i volontari, con il loro Coordinatore e con il Veterinario Responsabile. 4. Il Gestore collabora inoltre alla realizzazione degli incontri di aggiornamento, alle prove pratiche di gestione delle emergenze ed agli incontri organizzativi. art. 11- L’Ente gestore 1. L’Ente gestore sostiene l’attività dei Volontari nei modi e nei tempi che verranno annualmente definiti secondo gli obiettivi e gli interventi concordati.