Regolamento

Regolamento per il funzionamento e la gestione del canile e per la disciplina dei servizi correlati

Approvato con deliberazione n. 17 del 21.06.2007 dell'Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Premessa

Le Comunità Montane Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno, Valtellina di Tirano, Alta Valtellina e della Valchiavenna, e il Comune di Sondrio sono proprietari di un canile, di recente costruzione, situato in Comune di Montagna in Valtellina (So). [Mappale 98 del foglio catastale 39].

Tale struttura è denominata “Canile Consortile delle Comunità Montane della Provincia di Sondrio e del Comune di Sondrio”.

All’interno del canile, costituito da complessivi 63 (sessantatre) box, coesistono le seguenti tipologie di ricovero:

  • Canile Sanitario. Destinato ad ospitare i cani vaganti catturati esclusivamente da operatori appositamente incaricati dalla pubblica amministrazione, così come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria. E’ costituito da 6 (sei) box ed è gestito dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio. La struttura deputata alla funzione di canile sanitario è messa a disposizione dell’ASL in comodato d’uso.
  • Canile Rifugio. Destinato ad ospitare, per conto dei Comuni, i cani vaganti catturati provenienti dal canile sanitario dopo aver superato favorevolmente il periodo di osservazione. E’ costituito da 57 (cinquantasette) box ed è gestito dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio è individuata quale ente capofila alla quale sono state delegate tutte le funzioni necessarie per la gestione del servizio di cui alla Convenzione stipulata in data 12.09.2006 tra i seguenti soggetti: Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Comunità Montana Valtellina di Tirano, Comunità Montana Alta Valtellina, Comunità Montana della Valchiavenna, Comune di Sondrio, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio.

I rapporti tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ente gestore del Canile Rifugio, e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, ente gestore del Canile Sanitario, sono definiti mediante la sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa.

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento del canile rifugio, di seguito individuato come “struttura”, nonché il servizio di custodia all’interno dello stesso.

2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano anche le attività correlate alla gestione del canile rifugio quali in particolare:

a) le procedure di affido temporaneo e definitivo dei cani, a fronte di richieste di persone interessate;

b) le attività volte ad assicurare agli ospiti della struttura l’assistenza veterinaria;

c) le procedure per l’applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura.

Articolo 2 - Finalità

1. La Comunità Montana Valtellina di Sondrio intende perseguire mediante l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento le seguenti finalità:

a) assicurare il migliore risultato utile dalla gestione della struttura di cui al precedente articolo 1 attraverso una rapida adottabilità dei cani ospiti;

b) ottenere, per ogni animale entrante nella struttura, il maggior benessere possibile, compatibilmente con il suo stato di salute, con il minimo costo a carico della collettività.

2. I servizi resi nella struttura rispondono alle seguenti esigenze:

a) assicurare la salute ed il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche e delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;

b) incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e/o la partecipazione a iniziative pubbliche, una migliore visibilità degli animali con un più razionale utilizzo degli spazi della struttura, l’adozione di efficaci forme di comunicazione;

c) contrastare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo, anche collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili;    

d) rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale.

3. Gli obiettivi e le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel settore.

Articolo 3 - Ambiti di competenza delle Comunità Montane e dei Comuni

1. L’ambito di competenza delle Comunità Montane e dei Comuni è individuato in base a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, nonché con riguardo agli elementi individuati nel presente Regolamento.

2. La Comunità Montana Valtellina di Sondrio gestisce la struttura di cui all’articolo 1 del presente Regolamento in economia o mediante affidamento a terzi.

3. Alla Comunità Montana compete, in particolare:

a) collaborare con l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio alla gestione dell’Anagrafe Canina;

b) collaborare attivamente alle campagne di incentivazione delle adozioni, anche tramite la stampa e i vari mezzi di informazione, e nella previsione di progetti e programmi specifici nei piani delle attività;

c) predisporre la documentazione per le persone che richiedono cani in affido temporaneo e definitivo, e fornire loro informazioni per una buona gestione degli animali (caratteristiche e necessità dell’animale, diritti/doveri dei proprietari, regole per una buona convivenza uomo/animale);

d) definire l’ammontare delle tariffe a carico dei proprietari degli animali nei casi di ricovero di cani sequestrati dall’autorità giudiziaria o affidati dalla forza pubblica e definire i criteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche o sociali;

e) concordare con il gestore un orario di apertura al pubblico della struttura di cui all’articolo 1, compatibile con le necessità di gestione della stessa e di cura dei cani, assumendo come principio la differenziazione dell’orario a seconda delle stagioni e la specificazione anche di turni festivi.

Articolo 4 - Collaborazione tra Comunità Montana e gli organismi di volontariato

1. Per l’esercizio delle competenze di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera b), la Comunità Montana può anche avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle Associazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o riconosciute a livello nazionale dai competenti ministeri, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell’ambiente quale finalità. 

2. La Comunità Montana, tramite protocollo d’intesa, regolamenta le modalità di collaborazione e di accesso alla struttura di associazioni e organizzazioni di volontariato, che ne facciano richiesta e aventi fini di tutela degli animali ospiti della struttura.

Articolo 5 - Ospiti della struttura

1. Sono condotti e ospitati nella struttura di cui all’articolo 1 del presente Regolamento i cani per i quali è previsto, dalle norme vigenti, l’obbligo della custodia.

Articolo 6 - Elementi generali di riferimento per il gestore della struttura in relazione alle attività ed ai servizi svolti nella stessa

1. Il soggetto gestore del canile garantisce il perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento, nel rispetto delle norme di riferimento dello stesso.

2. Il soggetto gestore, in particolare, collabora con la Comunità Montana, se questa non assume il servizio in amministrazione diretta, con le Comunità Montane della Provincia di Sondrio, i Comuni del loro territorio, il Comune di Sondrio, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio e gli organismi di volontariato operanti nel settore, per l’espletamento delle rispettive competenze previste dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Compiti del soggetto gestore in ordine alla gestione non sanitaria della struttura e delle attività ad essa correlate

1. Il soggetto gestore, in ordine alla gestione della struttura di cui al precedente articolo 1 e delle attività ad essa correlate, svolge i seguenti compiti:

a) garantisce il benessere dei cani ospitati;

b) garantisce la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia compatibilmente con le necessità di gestione della stessa e di cura dei cani;

c) garantisce le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera, nonché alla disinfestazione e disinfezione quando prescritte; 

d) garantisce le condizioni di contenimento dei cani aggressivi con strumenti volti al recupero effettivo dell’animale;

e) garantisce l’isolamento, qualora prescritto, quando l’animale sia in osservazione sanitaria e in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l’uomo;

f) adotta le opportune misure finalizzate al controllo delle nascite;

g) garantisce la disponibilità dell’animale e vigila affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell’ipotesi di malattie infettive trasmissibili all’animale o all’uomo;

h) coadiuva il veterinario in tutte le operazioni sanitarie, ivi compresi il trasferimento dell’animale dai box e dall’ambulatorio e il contenimento;

i) accudisce gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all’alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi;

l) aggiorna costantemente le schede con il nome degli animali affisse sui recinti e, anche su supporto informatico, quelle individuali sulle quali sono riportati i dati relativi al singolo animale e gli interventi, sanitari e non, che lo riguardano;

m) aggiorna costantemente le date di ingresso ed uscita, i movimenti degli animali, il loro stato di adottabilità ed ogni altro dato utile relativo agli animali ospiti della struttura, ponendoli a disposizione degli uffici interessati;

n) adotta ogni misura utile a consentire, in orari determinati e pubblicizzati, l’accesso al pubblico per le proposte di affido temporaneo o definitivo;

o) offre adeguata assistenza ai visitatori e fornisce agli aspiranti affidatari le necessarie informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;

p) tiene una puntuale e tempestiva registrazione cronologica di carico e scarico degli animali, da aggiornare almeno una volta al giorno;

q) fornisce all’Anagrafe Canina i dati inerenti la gestione anagrafica e collabora con la stessa per i procedimenti di identificazione, le catture, le ricerche di cani/proprietari, la raccolta dei dati e delle informazioni utili all’attività dell’Anagrafe Canina; fornisce i dati utili agli archivi delle varie Banche Dati delle Anagrafi Canine gestite dagli Enti istituzionali;

r) provvede a quanto necessario alla cura della struttura, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi che gli sono stati affidati, garantendone il buon funzionamento, informando tempestivamente la Comunità Montana degli eventuali problemi che possono verificarsi;

s) gestisce la custodia degli animali deceduti e lo smaltimento delle carcasse mediante una apposita ditta operante nel settore;

t) si rende disponibile ad aprire la struttura al di fuori del normale orario al fine di consentire i necessari interventi da parte dell’ASL per i compiti di istituto e/o del veterinario convenzionato.

Articolo 8 - Profili di disciplina inerenti la gestione sanitaria della struttura

1. Il canile garantisce l’assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche o private.

2. In particolare sono assicurate le seguenti funzioni di assistenza veterinaria e sanitaria:

a) presenza programmata di un veterinario nella struttura secondo le esigenze di servizio;

b) interventi terapeutici e chirurgici, anche d’urgenza;

c) vaccinazioni e soppressioni eutanasiche;

d) controllo del registro di carico e scarico degli animali;

e) controllo della corretta identificazione dei cani;

f) vigilanza sulla razione alimentare.

3. Il canile garantisce inoltre l’effettuazione delle seguenti attività:

a) vigilanza e controllo sanitario sulla struttura al fine di verificarne l’idoneità igienico-sanitaria  e assicurarne le condizioni di igiene e pulizia;

b) vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

c) controllo dello stato di salute degli animali custoditi nella struttura;

d) accertamenti e indagini al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dagli animali ospiti.

Articolo 9 - Affidi dei cani ospiti della struttura

1. I cani ospiti della struttura di cui al precedente articolo 1 possono essere dati in affido temporaneo o definitivo nel rispetto della normativa vigente.

2. I cani presenti nella struttura possono essere dati subito in affidamento temporaneo. In tal caso l’affidatario temporaneo si farà carico dell’assistenza sanitaria e della responsabilità dell’animale per la durata dell’affidamento. Trascorsi sessanta giorni dall’affido temporaneo, l’affido può diventare definitivo.

3. Il richiedente un affido temporaneo o definitivo dovrà presentare domanda scritta in duplice copia (una per il gestore ed una per il richiedente stesso), contenente le sue generalità, l’indirizzo e i dati identificativi dell’animale. A tale richiesta dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.

4. La persona che richiede un affidamento dovrà:

a) essere residente in Italia;

b) avere la capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;

c) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell’animale, in particolare provvedendo all’iscrizione immediata all’Anagrafe Canina del Comune di residenza nei termini di legge;

d) conoscere le esigenze fondamentali della specie;

e) non avere riportato condanne per maltrattamento degli animali.

5. L’eventuale non accoglimento della richiesta di affido deve essere motivato in forma scritta dall’operatore, dandone copia sia al richiedente che all’Ufficio Comunitario preposto.

6. L’affidatario si impegna anche a restituire l’animale al legittimo proprietario che si presentasse e si qualificasse nel periodo dell’affido temporaneo, ovvero entro il termine di sessanta giorni dalla cattura dell’animale.

7. L’affidatario deve essere aiutato nella scelta del cane a lui più idoneo, anche invitandolo a prendere in considerazione individui di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste. 

Articolo 10 - Cani sequestrati

1. Il canile ospita anche i cani affidati dalla forza pubblica o sequestrati dall’autorità giudiziaria ed eventualmente affidati in giudiziale custodia qualora si configuri un’ipotesi di reato per inosservanza di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. L’accoglimento degli animali è subordinato alla disponibilità di spazi e quindi è obbligatorio segnalare preventivamente l’intenzione di inviare uno o più cani presso la struttura. La comunicazione di disponibilità non comporta la riserva dei posti nel caso questi si rendessero nel frattempo necessari per ospitare cani vaganti catturati.

3. Nei casi di invio di animali a seguito di sequestro, le spese per il mantenimento e la cura del cane saranno calcolate moltiplicando il costo giornaliero medio riferito all’anno precedente per i giorni di permanenza dell’animale presso la struttura.

4. Il Comune o l’Autorità Giudiziaria che dispone il sequestro del cane dovrà immediatamente comunicare il successivo, eventuale, dissequestro dell’animale - per la restituzione al legittimo proprietario - o la sua definitiva confisca, trasferendo quindi la proprietà dell’animale al Comune al fine di consentire l’attivazione delle procedure di assegnazione ad un nuovo proprietario.

Articolo 11 - Fruizione del canile da parte di soggetti terzi

1. Alcuni box del Canile Rifugio possono essere destinati alla fruizione da parte di soggetti terzi; tali soggetti dovranno fare apposita domanda alla Comunità Montana indicante le generalità, l’indirizzo del richiedente e i dati identificativi dell’animale.

2. L’Ente potrà ospitare animali in regime di “pensione a pagamento” solo nel caso in cui ci siano box liberi, tenuto conto della capacità di saturazione della struttura che è destinata prioritariamente alla funzione di accoglimento di cani provenienti dal territorio di competenza degli Enti proprietari.

3. La disposizione dei cani all’interno dei box sarà effettuata in relazione alle caratteristiche di ciascun cane e non saranno ammessi cani di indole aggressiva e mordace o cagne con cucciolata.

4. In caso di attivazione di tale servizio, la Comunità Montana provvederà a definire un tariffario in base ai costi di ammortamento dell’investimento, alle spese di gestione della struttura ed ai prezzi di mercato per tale tipo di attività.

Articolo 12 - Utilizzo proventi delle offerte e tariffe per “pensione a pagamento”

1. Gli Enti proprietari del canile possono ricevere lasciti o donazioni a favore del canile. Tali proventi, unitamente alle tariffe corrisposte per la permanenza degli animali, sono acquisiti dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per essere destinati, in modo vincolato, al miglioramento della struttura e delle condizioni di vita degli animali ivi ricoverati, alle spese per il funzionamento della struttura, nonché ad iniziative di potenziamento della campagna affidi e dell’informazione sulla tutela degli animali.

Articolo 13 - Prescrizioni per i visitatori

1. I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati. 

2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori, è fatto divieto di accedere negli altri spazi di seguito indicati: aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento, aree dei servizi.

3. Possono essere concesse autorizzazioni da parte della Comunità Montana per riprese fotografiche e per l’accesso alle aree riservate.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

3. E’ abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Comunità Montana Valtellina di Morbegno, alla Comunità Montana Valtellina di Tirano, alla Comunità Montana Alta Valtellina, alla Comunità Montana della Valchiavenna, al Comune di Sondrio e all’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio.