Regolamento volontari

 
CANILE RIFUGIO delle Comunità Montane della provincia di Sondrio e del Comune di Sondrio

 

Regolamento per la disciplina dell'attività di volontariato presso il canile Rifugio.

Approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n.76 del 14 novembre 2019

 

 Il presente regolamento disciplina le procedure di accesso e le modalità di esercizio del volontariato a favore degli animali ospitati presso il Canile Rifugio, struttura consortile delle cinque Comunità Montane della provincia di Sondrio e del Comune di Sondrio e sito in località Busteggia, via Lungo Adda snc in Comune di Montagna in Valtellina. L’attività di volontariato presso tale struttura comporta la conoscenza, l'accettazione e il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

art. 1 - Premessa

1.E’ riconosciuto il valore sociale dell’attività di volontariato quale espressione di solidarietà, di partecipazione e di spirito di collaborazione. 2. L’attività di volontariato viene svolta in ogni suo aspetto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell’art. 17 della D.lgs n. 117/2017. 3. Le prestazioni dei volontari non si configurano in nessun modo come rapporto remunerato o remunerabile. 4. L'attività dei volontari deve essere complementare alla gestione del canile; i volontari non devono sostituirsi o sovrapporsi al gestore nelle sue mansioni.

 

art. 2 - Finalità

1. L’attività dei volontari è volta a:   contribuire al benessere degli animali ospitati nella struttura, favorendo l'incremento delle attività di relazione, di gioco e di movimento che possono ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali;   collaborare ai percorsi riabilitativi per i soggetti che presentano problemi comportamentali o fisici secondo le indicazioni e le metodologie proposte dal veterinario responsabile;   collaborare a rinsaldare o a riorganizzare nei cani ospiti le capacità affettive ed empatiche nelle interazioni uomo/cane;   collaborare alle campagne promozionali ed informative organizzate dal Canile per: o incrementare gli affidi dei cani ospiti; o contrastare il fenomeno dell’abbandono dei cani; o promuovere il rispetto delle norme (ed in particolare della registrazione degli animali) e dei comportamenti rispettosi delle esigenze dei cani e del loro benessere;   collaborare al buon esito delle adozioni attraverso una eventuale azione di supporto e di consulenza affinché chi adotta abbia a disposizione le informazioni e le competenze per poter creare, nel minor tempo possibile, interazioni positive con l’animale adottato;   collaborare alle attività collettive ed esercitazioni di messa in sicurezza degli animali ospiti in caso di calamità.

 

art. 3 - Il Volontario

1 E’ riconosciuto come volontario del canile chi ne fa esplicita richiesta;   è maggiorenne;   non ha riportato condanne per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno degli animali;   accetta le norme relative alla lotta al randagismo e alla gestione degli animali d’affezione, gli obiettivi del presente regolamento e più in generale quanto disciplina il funzionamento del canile;   condivide e collabora attivamente per l’attuazione delle finalità esposte all’articolo 2;   si impegna a svolgere la propria azione con una certa costanza e con una frequenza pari o superiore ad un minimo che viene fissato annualmente dal Veterinario responsabile del Canile Rifugio, sentita la proposta dell’Assemblea dei Volontari;   si impegna a rispettare le indicazioni e i limiti stabiliti dal Veterinario responsabile ed, in particolare, quelli relativi alle misure igieniche – sanitarie o di incolumità delle persone o degli animali;   ha frequentato un Corso Base per Volontari del Canile (10 ore) e superato la successiva verifica di apprendimento e delle singole competenze;   ha effettuato un tirocinio presso il canile di 20 ore nell’arco dell’anno;   si impegna a seguire gli incontri annuali (gratuiti) di aggiornamento assicurando una partecipazione minima del 60% delle ore di lezione annue organizzate;   viene riconosciuto come tale dopo il periodo di tirocinio e dopo aver dimostrato capacità di operare in modo coordinato e collaborativo e di affiatamento al gruppo dei volontari. Tale valutazione viene affidata ad una commissione tecnica presieduta dal Veterinario Responsabile, dal Coordinatore dei Volontari, da un rappresentante dell’Ente gestore e da un rappresentante della ditta gestrice. Tale valutazione può essere preceduta da un colloquio diretto della Commissione con l’aspirante volontario. 2 Al volontario è riconosciuta la sua importante funzione e pertanto:  può partecipare ad apposite riunioni di coordinamento ed avere un ruolo propositivo, di osservazione e di segnalazione delle problematiche circa gli animali affidati, del gruppo, della struttura;  elegge il coordinatore dei volontari e ne è potenzialmente candidato;  può richiedere, nelle modalità che verranno decise dal Veterinario responsabile, informazioni sanitarie sui cani che gli vengono affidati;  può accedere al canile in orari che verranno fissati dal Veterinario responsabile, sentita la gestione e comunque sempre e solo nell’orario di presenza del personale della ditta gestrice.

 

art. 4 - Registro dei volontari

1. Presso il canile sarà tenuto un registro dei volontari contenenti le schede di iscrizione, mantenuto aggiornato dal responsabile della ditta gestrice del canile. Nel registro saranno indicati oltre alle generalità, i riferimenti per il contatto o reperimento urgente e le indicazioni circa la copertura assicurativa relativa all’attività svolta a favore dei cani ospiti del canile. Il registro e le schede allegate, per la presenza di dati personali, dovrà essere custodito a norma di legge. 2. Il registro può essere consultato solo dal personale deputato alla gestione (ditta ed Ente), dal Veterinario responsabile e dal referente - coordinatore dei volontari.


art. 5 - Copertura assicurativa

1. Alla ditta gestrice compete l’onere della copertura assicurativa per gli eventuali danni che i volontari possono subire all’interno della struttura. 2. Il volontario che presta la propria opera presso il canile è tenuto ad avere una propria copertura assicurativa per eventuali danni che dovesse arrecare durante il suo operato ad animali, persone o cose e per eventuali danni che possa subire durante l’attività di volontariato all’esterno del canile. Tale copertura assicurativa potrà essere garantita dall’associazione di volontariato a cui è eventualmente affiliato il volontario. Tali coperture assicurative verranno vagliate dall’Ente gestore per verificare l’adeguatezza e coerenza. 3. Il volontario agisce esclusivamente sotto la propria responsabilità.


art. 6 - Attività dei volontari

1. I volontari quando svolgono la loro attività devono essere riconoscibili in quanto tali. La Comunità Montana provvederà pertanto a fornire un apposito cartellino identificativo e/o pettorina o maglietta all’uopo predisposta. 2. Il personale volontario è tenuto ad assumere un comportamento educato e corretto. 3. Il volontario si impegna a non divulgare notizie o fatti dei quali sia venuto a conoscenza per servizio o nelle riunioni, specie se queste possono creare pregiudizi nei confronti del canile, allo svolgimento delle attività in atto od essere in contrasto con le vigenti normative poste a tutela della privacy. 4. Il volontario può essere coinvolto nella delicata fase di conoscenza e affiatamento fra l’animale e la famiglia adottante fornendo informazioni e suggerimenti per rendere più solido, profondo e veloce l’instaurarsi del nuovo legame. Tale attività viene proposta al volontario dal Veterinario responsabile o dal Coordinatore dei Volontari in funzione delle competenze e conoscenze dello specifico cane e delle necessità complessive del tipo di adozione. 5. Il volontario deve attenersi alle disposizioni e alle indicazioni, scritte o verbali, date dal Veterinario Responsabile, dalla figura individuata dalla ditta gestrice e/o dal Coordinatore dei Volontari relativamente alle metodologie di lavoro e allo svolgimento delle attività. Tali indicazioni sono volte al benessere degli animali ospiti, alla rieducazione degli stessi, ad una corretta gestione igienica-sanitaria ed alla sicurezza delle persone e degli animali. 6. Il volontario deve operare con i cani che sceglie fra quelli che gli vengono proposti. Questi devono essere adeguati alle sue competenze tecniche e attitudinali nonché all’esperienza maturata. 7. Il volontario collabora nella gestione delle presenze dei visitatori facilitando il rapporto di questi con i cani ospiti e fornendo le informazioni e le indicazioni utili per la gestione in sicurezza degli animali e per creare rapidamente un rapporto empatico con loro. 8. Il volontario partecipa alle prove di simulazione per la gestione delle emergenze. 9. Il volontario deve conoscere il Manuale delle procedure del Canile e le norme che lo regolano e rispettare le indicazioni operative del Veterinario Responsabile o di suo delegato.


art. 7 - Organizzazione dei volontari

1. L’azione dei volontari diventa ancora più incisiva ed utile se inserita in un contesto di azioni coordinate e finalizzate per cui ad essi si chiede la partecipazione agli incontri indetti dal Veterinario Responsabile. E’ previsto almeno un incontro annuale; in tale contesto il Veterinario Responsabile, sentiti l’Ente e la ditta gestrice, espone gli obiettivi, le linee guida e gli interventi che si intendono attuare nel corso dell’anno. In questa sede il Veterinario Responsabile raccoglie i suggerimenti e le osservazioni sul funzionamento della struttura. 2. I volontari eleggono al proprio interno un Coordinatore, o Responsabile dei Volontari, che durerà in carica tre anni. 3. Tale incarico è incompatibile con il rapporto di dipendenza dall’Ente (inclusi ex dipendenti) o dalla ditta gestrice (o comunque che intrattengono rapporti economici con la stessa). Non sono inoltre eleggibili i Presidenti di associazioni animaliste. 4. Compito del Responsabile dei Volontari è il coordinamento della loro azione (presenze, programmazione dell’attività ludica-educativa con i cani, abbinamento cane/volontario, ecc.). Tale ruolo di pianificazione deve essere svolto in sintonia con il Veterinario Responsabile, con il responsabile della ditta gestrice e con l’Ente delegato alla gestione. 5. Il volontario è tenuto a comunicare, con cadenza settimanale, i giorni in cui sarà presente nella struttura e i cani che si offre di seguire. In caso di impedimento è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Coordinatore. 6. Il Coordinatore dei Volontari ha anche il compito di facilitare ed essere tramite fra i volontari, il Veterinario Responsabile, Ente gestore e la Ditta gestrice; ad esso quindi i Volontari devono sempre far riferimento.


art. 8 - Comunicazione

1. Nell’attività di team è estremamente importante la comunicazione e la trasmissione dell’informazione. Le osservazioni dei volontari sono spesso essenziali per individuare precocemente una situazione di malessere o semplicemente per il monitoraggio del percorso intrapreso con un cane ospite. A tale fine viene predisposta una scheda o agenda dove il volontario, succintamente registra l’attività svolta.

art. 9 - Decadenza

1. Un volontario non viene più considerato tale e cancellato dal registro nei seguenti casi: su propria richiesta; in caso di atti deliberati di danneggiamento della struttura o che mettono a repentaglio l’incolumità delle persone o degli animali ospiti per il mancato rispetto delle norme e delle indicazioni operative fornite;  in caso di atteggiamenti e espressioni pubbliche di critica che possono danneggiare l’immagine del canile, degli operatori, dell’Ente e ditta gestrice e che inevitabilmente compromettono la coesione e la collaborazione interna dell’equipe di lavoro; in caso di atteggiamenti non rispettosi del pubblico e di quanti operano presso il canile, ovvero comportamenti che pregiudicano la serenità del lavoro comune e ostacolano il raggiungimento degli obbiettivi espressi all’articolo 2;  nel caso in cui parteci a meno del 50% degli incontri di aggiornamento programmati o a quelli indetti per l’organizzazione delle attività in team dei volontari e nelle prove pratiche di gestione delle emergenze;  nel caso in cui non si attenga alle indicazioni fornite per il recupero educativo e comportamentale di un animale ospite ed assuma atti e atteggiamenti che sono di ostacolo al lavoro di gruppo finalizzato a tale scopo; in caso di mancato rispetto del presente Regolamento, delle norme del canile e in generale delle leggi vigenti per la tutela degli animali d’affezione e di contrasto al randagismo. 2. In caso di decadenza o rinuncia dello status di volontario, l’interessato restituisce tesserino, maglietta o quant’altro predisposto per identificare e qualificare il volontario stesso.

art. 10 - Gestore

1. La ditta gestrice del canile deve permettere ai volontari di operare presso il canile. Non deve essere richiesto ai volontari di assolvere compiti che esulano dal volontariato ma sono a carico del gestore. 2. Devono essere fornite tutte le indicazioni e predisporre tutti gli accorgimenti affinché l’attività dei volontari venga svolta in sicurezza sia per le persone, gli animali e le cose. 3. La ditta gestrice deve avere atteggiamento collaborativo con i volontari, con il loro Coordinatore e con il Veterinario Responsabile. 4. Il Gestore collabora inoltre alla realizzazione degli incontri di aggiornamento, alle prove pratiche di gestione delle emergenze ed agli incontri organizzativi.

art. 11- L’Ente gestore

1. L’Ente gestore sostiene l’attività dei Volontari nei modi e nei tempi che verranno annualmente definiti secondo gli obiettivi e gli interventi concordati